rapporto di colonia fa venire
meno prelazione del confinante
Cass. 26.07.2001, n. 10227
Ai fini
della sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione
in favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante costituita
dall'insediamento sul fondo offerto in vendita di mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non č necessario che l'insediamento abbia una durata
minima, da rapportarsi al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di
prelazione in favore di tali soggetti, essendo sufficiente che abbia una natura
non precaria, bensė stabile (la cui verifica č rimessa
all'apprezzamento del giudice di merito), e sia contrassegnato dalla
coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo, senza altri
requisiti particolari.
(Nell'enunciare
il principio di cui in massima, la Cassazione ha confermato la sentenza del
giudice del merito che aveva ritenuto sussistente la condizione impeditiva al
sorgere del diritto di prelazione del proprietario limitrofo nell'essere il
fondo compravenduto gravato da rapporto di colonia - e correlativo insediamento
- in favore dei genitori degli acquirenti).